Cybersicurezza delle macchine: domande frequenti
Sytance · Aggiornato
Le macchine connesse sollevano questioni relative al software, alla protezione contro la corruzione e alle modifiche successive. Queste risposte spiegano quando tali aspetti incidono sulla sicurezza delle macchine e come le norme possono supportare la valutazione.
Requisiti giuridici e norme
La fonte giuridica è il regolamento (UE) 2023/1230. prEN 50742 e IEC 62443 possono supportare le evidenze, ma il loro ruolo dipende dall’edizione, dallo stato di pubblicazione, dall’ambito del certificato e dall’eventuale citazione di un riferimento a norma armonizzata per il requisito giuridico pertinente.
Prodotto e ambito
La questione è se il collegamento possa incidere sulla sicurezza delle macchine. Un collegamento è rilevante quando la corruzione attraverso tale collegamento può incidere su una funzione di sicurezza, una misura di protezione, dati critici o evidenze di intervento.
Sì, quando il software svolge una funzione di sicurezza o modifica un percorso di controllo relativo alla sicurezza. Il software utilizzato esclusivamente per l’amministrazione aziendale è escluso dalla valutazione della sicurezza delle macchine, a meno che possa incidere sul funzionamento sicuro della macchina.
Cibersicurezza e norme
La sezione 1.1.9 dell’allegato III richiede protezione contro la corruzione che potrebbe incidere sulla sicurezza delle macchine. Il fascicolo dovrebbe mostrare come il prodotto resiste alla corruzione di dispositivi connessi, software, dati, configurazioni ed evidenze di intervento quando tale corruzione può creare una situazione pericolosa.
Una bozza di norma è un utile contributo tecnico, ma non va descritta come norma armonizzata definitiva. Le attestazioni di presunzione di conformità richiedono la norma definitiva, il requisito giuridico coperto e il riferimento pertinente nella Gazzetta ufficiale.
Non da sola. IEC 62443 può supportare evidenze sullo sviluppo sicuro, sui componenti, sui servizi o sui sistemi. Il fascicolo della macchina deve comunque collegare tali evidenze al prodotto, al pericolo, alla funzione di sicurezza e al requisito dell’allegato III.
Modifiche ed evidenze
Non sempre. Il fascicolo va riesaminato quando un aggiornamento modifica una funzione di sicurezza, un parametro, una misura di protezione, un’interfaccia, un registro o un’evidenza necessaria a dimostrare la protezione contro la corruzione.
Solo se il percorso dell’incidente può incidere sulla sicurezza delle macchine. La compromissione di un sistema ERP, di una rete d’ufficio o di una dashboard di reportistica non costituisce evidenza di cibersicurezza delle macchine, a meno che possa modificare o corrompere la macchina, i dati di sicurezza, la configurazione o il percorso di controllo.