Prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento macchine
Sytance · Aggiornato
La questione di cibersicurezza ai sensi del regolamento macchine parte dal prodotto. Il regolamento (UE) 2023/1230 si applica a macchine, prodotti correlati elencati e quasi-macchine. Le evidenze di cibersicurezza diventano pertinenti solo se software, dati, interfacce o componenti digitali incidono sui requisiti di sicurezza del prodotto rientrante nell’ambito.
Prodotti rientranti nell’ambito
Il presente regolamento si applica alle macchine e ai seguenti prodotti correlati: a) attrezzature intercambiabili; b) componenti di sicurezza; c) accessori di sollevamento; d) catene, funi e cinghie; e) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica. Il presente regolamento si applica anche alle quasi-macchine.
Regolamento (UE) 2023/1230, articolo 2, paragrafo 1 — originale inglese
I prodotti correlati elencati sono attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie e dispositivi amovibili di trasmissione meccanica. Il regolamento si applica anche alle quasi-macchine. Nel loro insieme, questi sono i prodotti rientranti nell’ambito del regolamento.
Macchine
La definizione comprende insiemi di parti o componenti collegati, con almeno una parte mobile e un’applicazione specifica. Comprende anche le macchine a cui manca soltanto il caricamento del software applicativo previsto dal fabbricante.
Prodotti correlati
L’articolo 2 elenca queste categorie di prodotti nell’ambito del regolamento.
Quasi-macchine
Le quasi-macchine rientrano nell’ambito, ma seguono una procedura di incorporazione specifica perché non possono svolgere autonomamente la propria applicazione specifica.
Componenti di sicurezza
Un componente di sicurezza può essere fisico o digitale, compreso il software, se soddisfa la definizione dell’articolo 3 ed è immesso sul mercato in modo indipendente.
Il software può modificare il confine del prodotto
Il regolamento (UE) 2023/1230 tratta il software in due modi importanti. Primo, un insieme può essere comunque una macchina se manca soltanto il caricamento del software previsto dal fabbricante per l’applicazione specifica. Secondo, il software che svolge una funzione di sicurezza e viene immesso sul mercato in modo indipendente può costituire un componente di sicurezza.
Queste regole impediscono di limitare l’analisi di cibersicurezza all’hardware fisico. Un’immagine del controllore del robot, un’applicazione PLC di sicurezza, una configurazione di sicurezza dell’azionamento o un software separato per una funzione di sicurezza possono essere determinanti per la conclusione sulla sicurezza delle macchine se corrispondono alla definizione della fonte.
Termini relativi al mercato e all’uso
Il regolamento distingue tra messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato e messa in servizio. In ogni fase possono sorgere obblighi diversi.
Qualsiasi fornitura di un prodotto rientrante nell’ambito del regolamento per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nel contesto di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
È la prima messa a disposizione del prodotto sul mercato dell’Unione. Molti obblighi del fabbricante sono collegati a questo momento.
È il primo utilizzo nell’Unione per la finalità prevista. È rilevante per macchine o prodotti correlati che non vengono forniti a un’altra persona prima del primo utilizzo.
Esclusioni esplicite
L’articolo 2, paragrafo 2, stabilisce le seguenti 17 esclusioni, dalla lettera a) alla lettera q). Le esclusioni sono importanti perché un elemento può sembrare una macchina dal punto di vista ingegneristico e rimanere comunque escluso dal regolamento per quella categoria o quel rischio.
- Articolo 2, paragrafo 2, lettera a): componenti di sicurezza destinati come pezzi di ricambio per sostituire componenti identici, forniti dal fabbricante della macchina originale, del prodotto correlato originale o della quasi-macchina originale;
- lettera b): attrezzature specifiche per parchi di divertimento o parchi di luna park;
- lettera c): macchine e prodotti correlati appositamente progettati per l’uso all’interno di un impianto nucleare o utilizzati in tale impianto, quando la conformità al presente regolamento può compromettere la sicurezza nucleare dell’impianto;
- lettera d): armi, comprese le armi da fuoco;
- lettera e): trasporti aerei, per vie navigabili e ferroviari, fatta eccezione per le macchine installate su tali mezzi di trasporto;
- lettera f): prodotti, parti e apparecchiature aeronautici rientranti nel regolamento (UE) 2018/1139 e nella definizione di macchina, nella misura in cui tale regolamento copre i requisiti essenziali di salute e sicurezza pertinenti;
- lettera g): veicoli a motore e rimorchi, compresi sistemi, componenti, unità tecniche indipendenti, parti e apparecchiature progettati e costruiti per essi, rientranti nel regolamento (UE) 2018/858; sono escluse le macchine installate sui veicoli;
- lettera h): veicoli a due o tre ruote e quadricicli, compresi sistemi, componenti, unità tecniche indipendenti, parti e apparecchiature progettati e costruiti per essi, rientranti nel regolamento (UE) n. 168/2013; sono escluse le macchine installate sui veicoli;
- lettera i): trattori agricoli e forestali, compresi sistemi, componenti, unità tecniche indipendenti, parti e apparecchiature progettati e costruiti per essi, rientranti nel regolamento (UE) n. 167/2013; sono escluse le macchine installate sui trattori;
- lettera j): veicoli a motore destinati esclusivamente alle competizioni;
- lettera k): navi marittime, unità mobili offshore e macchine installate a bordo;
- lettera l): macchine o prodotti correlati appositamente progettati e costruiti per uso militare o di polizia;
- lettera m): macchine o prodotti correlati appositamente progettati e costruiti a fini di ricerca per un uso temporaneo in laboratorio;
- lettera n): attrezzature per pozzi minerari;
- lettera o): macchine o prodotti correlati destinati a spostare artisti durante rappresentazioni artistiche;
- lettera p): i seguenti prodotti elettrici ed elettronici, nella misura in cui rientrano nella direttiva 2014/35/UE (bassa tensione) o nella direttiva 2014/53/UE (apparecchiature radio): elettrodomestici diversi dai mobili azionati elettricamente; apparecchiature audio e video; apparecchiature IT; macchine ordinarie per ufficio diverse dalle macchine per stampa additiva che producono prodotti tridimensionali; apparecchi di manovra e di comando a bassa tensione; e motori elettrici;
- lettera q): apparecchi di manovra e di comando ad alta tensione e trasformatori.
Rilevanza per la cibersicurezza
Una volta stabilito che il prodotto rientra nell’ambito, la questione di cibersicurezza non è se sia connesso in senso generale. La questione pertinente è se un collegamento, un elemento software o un dato, una configurazione, un componente di sicurezza o un percorso di intervento possano incidere sui requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili.