Panoramica della legge sulla ciberresilienza dell'UE
Sytance · Aggiornato
La legge sulla ciberresilienza (CRA) stabilisce requisiti di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali immessi sul mercato dell'UE. I fabbricanti devono affrontare gli aspetti di sicurezza durante lo sviluppo e mantenerli tramite la gestione delle vulnerabilità e gli aggiornamenti. Il regolamento disciplina anche il modo in cui valutano la conformità e segnalano determinate vulnerabilità e incidenti.
Finalità e struttura
La CRA si applica ai prodotti di consumo e industriali che soddisfano le condizioni del suo ambito di applicazione. Iniziate identificando il prodotto e verificando se si applica un'esclusione. Gli obblighi del fabbricante e le procedure di valutazione della conformità disponibili dipendono quindi dal suo ruolo e dalla classificazione del prodotto.
Le pagine tematiche seguenti spiegano ciascuna di queste questioni e forniscono definizioni giuridiche, esempi e riferimenti alle fonti necessari per una valutazione specifica del prodotto.
Concetti fondamentali
Ambito di applicazione
L'ambito di applicazione riguarda la verifica che il prodotto sia un prodotto con elementi digitali, sia messo a disposizione sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale, disponga della connessione dati richiesta e non sia escluso.
Ruolo
Il ruolo chiarisce se il soggetto è un fabbricante, un importatore, un distributore, un rappresentante autorizzato o un responsabile del software open source.
Classificazione
La classificazione inizia dopo aver stabilito l'ambito di applicazione. Consiste nel determinare se il prodotto rientra nella categoria predefinita, è un prodotto importante o un prodotto critico.
Requisiti
L'allegato I combina le proprietà di sicurezza del prodotto con i processi di gestione delle vulnerabilità che devono essere operativi durante il periodo di supporto.
Scegliere un percorso di lettura
I responsabili di prodotto, gli ingegneri della sicurezza e i gruppi di valutazione della conformità devono consultare parti diverse del regolamento. I percorsi di lettura seguenti corrispondono a queste responsabilità.
- Responsabili di prodotto e conformità: stabilite quali prodotti e versioni sono immessi sul mercato, se la CRA si applica, il ruolo giuridico, la categoria del prodotto e le date di applicazione pertinenti.
- Gruppi di sicurezza e ingegneria: collegate l'architettura, gli asset, i confini di fiducia, i componenti e la progettazione degli aggiornamenti alla valutazione dei rischi di cybersicurezza.
- Gruppi addetti alla gestione delle vulnerabilità: mantenete i registri dei componenti e delle vulnerabilità, valutate l'impatto sul prodotto, predisponete le misure correttive e valutate i presupposti per la segnalazione ai sensi dell'articolo 14 non appena emergono fatti pertinenti.
- Gruppi addetti alla documentazione tecnica e alla valutazione: raccogliete le prove specifiche del prodotto, verificate le norme e la procedura di valutazione e mantenete il fascicolo coerente con la versione immessa sul mercato.
Ad esempio, un dispositivo connesso può dipendere da firmware integrato, un'applicazione e un trattamento remoto controllato dal fabbricante. Prima si definisce il prodotto; quindi la valutazione dei rischi, i registri dei componenti e la documentazione utilizzano lo stesso perimetro definito.
Ordine di lettura per i fabbricanti
Stabilite anzitutto se il prodotto rientra nell'ambito di applicazione. Le pagine seguenti illustrano poi i soggetti responsabili, le categorie di prodotti e i requisiti applicabili. Consultate separatamente le norme di segnalazione: l'articolo 14 si applica dall'11 settembre 2026, prima dei principali requisiti di prodotto.
- Iniziare da Prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione e Immissione sul mercato .
- Individuate il ruolo dell'operatore economico in Ruoli e obblighi .
- Classificate il prodotto utilizzando Classificazione dei prodotti e Descrizioni tecniche del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2392 .
- Leggete gli obblighi relativi ai prodotti e ai processi in Requisiti essenziali di cibersicurezza .
- Consultate le norme pertinenti in Norme e norme armonizzate e Norme di prodotto per categoria .
- Proseguite con Valutazione dei rischi di cibersicurezza, Documentazione tecnica e Informazioni e istruzioni per gli utenti.
- Preparate la segnalazione ai sensi dell'articolo 14 con Segnalazione delle vulnerabilità e Preparazione alla segnalazione ai sensi dell'articolo 14 .
- Utilizzate le date principali per distinguere le scadenze di segnalazione, quelle relative agli organismi notificati, il periodo transitorio e la data di piena applicazione.
Prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai prodotti con elementi digitali messi a disposizione sul mercato il cui uso previsto o ragionevolmente prevedibile comprende una connessione dati logica o fisica, diretta o indiretta, a un dispositivo o a una rete.
Regolamento (UE) 2024/2847, articolo 2, paragrafo 1
Un prodotto con elementi digitali può essere un software, un hardware, un componente software o hardware immesso separatamente sul mercato e la soluzione di trattamento remoto dei dati del prodotto. Il trattamento remoto fa parte del prodotto solo quando è progettato e sviluppato dal fabbricante, o sotto la sua responsabilità, e il prodotto non può svolgere una delle sue funzioni senza tale trattamento.
La CRA non trasforma ogni servizio digitale in un prodotto con elementi digitali. Un sito web o un servizio cloud che non rientra nella responsabilità del fabbricante per il prodotto è diverso dal trattamento remoto necessario al funzionamento del prodotto. Le esclusioni esplicite sono trattate nella pagina sull'ambito di applicazione; il quadro generale della normativa sui prodotti è illustrato nella pagina introduttiva.
Ruoli e categorie di prodotti
Fabbricante, importatore e distributore possono avere obblighi relativi allo stesso prodotto. La classificazione del prodotto risponde a una domanda diversa: quali procedure di valutazione della conformità sono disponibili o obbligatorie. Le categorie di prodotti importanti e critici dipendono dalla funzionalità di base del prodotto.
- I prodotti della categoria predefinita restano soggetti alla CRA, ma seguono normalmente la procedura di valutazione della conformità basata sul controllo interno.
- I prodotti importanti sono elencati nell'allegato III e suddivisi nelle classi I e II.
- I prodotti critici sono elencati nell'allegato IV e possono essere soggetti a certificazione o a procedure più rigorose di valutazione di terza parte.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2392 della Commissione fornisce descrizioni tecniche delle categorie di prodotti importanti e critici.
Un prodotto non è importante o critico solo perché contiene un componente incluso in una categoria elencata. La questione pertinente è se il prodotto nel suo complesso possiede la funzionalità di base di tale categoria.
Requisiti essenziali e norme
L'articolo 6 impone che sia il prodotto sia i processi del fabbricante per la gestione delle vulnerabilità soddisfino l'allegato I. Le sue due parti stabiliscono separatamente tali requisiti. Una norma armonizzata il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale può conferire una presunzione di conformità per i requisiti che copre.
Le pagine di approfondimento spiegano la struttura dell'allegato I e come le norme possono contribuire a dimostrare la conformità. Requisiti essenziali di cibersicurezza e Norme e norme armonizzate.
Segnalazione e gestione delle vulnerabilità
La gestione delle vulnerabilità è un obbligo che riguarda l'intero ciclo di vita. La segnalazione è un obbligo più circoscritto, attivato da specifici eventi. Dall'11 settembre 2026, l'articolo 14 si applica quando il fabbricante viene a conoscenza di una vulnerabilità oggetto di sfruttamento attivo nel prodotto o di un incidente grave che ne compromette la sicurezza.
Segnalazioni tramite la piattaforma unica di segnalazione
Le segnalazioni vengono trasmesse tramite la piattaforma unica di segnalazione della CRA istituita dall'ENISA. Oltre a segnalare, il fabbricante deve indagare sull'impatto sul prodotto, fornire le correzioni o le misure di mitigazione pertinenti e informare gli utenti interessati.
- Allerta precoce: entro 24 ore dal momento in cui il fabbricante ne viene a conoscenza.
- Notifica: entro 72 ore dal momento in cui il fabbricante ne viene a conoscenza, salvo che le informazioni pertinenti siano già state fornite.
- Relazione finale su una vulnerabilità oggetto di sfruttamento attivo: entro 14 giorni dalla disponibilità di una misura correttiva o di mitigazione.
- Relazione finale su un incidente grave: entro un mese dalla notifica dell'incidente trasmessa entro 72 ore.
Date principali
La CRA è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 20 novembre 2024 ed è entrata in vigore il 10 dicembre 2024. La sua applicazione è graduale: le date relative alle segnalazioni e agli organismi di valutazione della conformità precedono la piena applicazione.
Il capo IV, articoli da 35 a 51, inizia ad applicarsi. Queste disposizioni riguardano le autorità di notifica e gli organismi notificati.
I fabbricanti devono segnalare le vulnerabilità oggetto di sfruttamento attivo e gli incidenti gravi che incidono sulla sicurezza del prodotto quando l'articolo 14 lo richiede.
Questa è la data principale di applicazione degli obblighi della CRA relativi ai prodotti, alla valutazione della conformità, alla documentazione e all'immissione sul mercato.
I prodotti immessi sul mercato prima di questa data sono soggetti alla CRA solo se modificati sostanzialmente, fermo restando che l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 14 si applica anche ai prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione già immessi sul mercato.
Alcuni certificati di esame UE del tipo e alcune decisioni di approvazione adottati a norma di altra legislazione di armonizzazione dell'Unione restano validi fino a questa data, a meno che scadano prima o che tale legislazione disponga diversamente.
Fonti
- Regolamento (UE) 2024/2847, legge sulla ciberresilienza
- Pagina della Commissione europea sull'attuazione della CRA
- FAQ della Commissione europea sull'attuazione della CRA
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2392 della Commissione
- Pagina della Commissione europea sugli obblighi di segnalazione previsti dalla CRA
- FAQ dell'ENISA sulla piattaforma unica di segnalazione
- Pagina della Commissione europea sulla normazione nell'ambito della CRA