Prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della CRA dell'UE
Sytance · Aggiornato
Un prodotto rientra nell’ambito di applicazione quando è un prodotto con elementi digitali, è fornito sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale e la sua finalità prevista o il suo uso ragionevolmente prevedibile comprende una connessione di dati, diretta o indiretta, logica o fisica, a un dispositivo o a una rete. L’articolo 2 può quindi escludere specifiche categorie di prodotti.
Prodotti rientranti nell’ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai prodotti con elementi digitali messi a disposizione sul mercato, la cui finalità prevista o il cui uso ragionevolmente prevedibile comprende una connessione di dati diretta o indiretta, logica o fisica, a un dispositivo o a una rete.
Regolamento (UE) 2024/2847, articolo 2(1)
La formulazione è cumulativa. Il nome del prodotto, l’etichetta commerciale, il settore o un diagramma architetturale non determinano da soli la risposta. Il prodotto deve soddisfare i termini definiti dal CRA, raggiungere il mercato dell’Unione e includere la connessione pertinente nella finalità prevista o nell’uso ragionevolmente prevedibile.
- Prodotto: software, hardware, un componente commercializzato separatamente o una soluzione di elaborazione remota dei dati che fa parte del prodotto.
- Fornitura sul mercato: il prodotto è fornito per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale.
- Connessione: la finalità prevista o l’uso ragionevolmente prevedibile del prodotto comprende una connessione di dati logica, fisica, diretta o indiretta.
- Esclusione: l’articolo 2 o un atto delegato può escludere dal CRA un prodotto che altrimenti rientrerebbe nel suo ambito di applicazione.
Prodotto con elementi digitali
Per «prodotto con elementi digitali» si intende un prodotto software o hardware e le relative soluzioni di elaborazione remota dei dati, compresi componenti software o hardware immessi separatamente sul mercato;
Regolamento (UE) 2024/2847, articolo 3(1)
La definizione comprende prodotti completi e componenti commercializzati separatamente. Il software non è limitato a quello incorporato nell’hardware. L’hardware non è limitato ai dispositivi di consumo finiti. Anche un componente può essere un prodotto con elementi digitali se viene immesso separatamente sul mercato.
Prodotti software
App mobili, programmi desktop, firmware, driver, sistemi operativi, SDK e strumenti scaricabili possono essere prodotti.
Prodotti hardware
Router, sensori, controllori industriali, elettrodomestici intelligenti, schede madri, circuiti integrati e altri sistemi elettronici possono essere prodotti.
Componenti separati
Il software o l’hardware destinato all’integrazione può costituire un prodotto autonomo quando viene immesso separatamente sul mercato.
Elaborazione remota dei dati
Per «elaborazione remota dei dati» si intende l’elaborazione dei dati a distanza per la quale il software è progettato e sviluppato dal fabbricante, o sotto la sua responsabilità, e la cui assenza impedirebbe al prodotto con elementi digitali di svolgere una delle sue funzioni;
Regolamento (UE) 2024/2847, articolo 3(2)
Una soluzione di elaborazione remota dei dati non è qualsiasi servizio cloud a cui l’utente può accedere dal prodotto. Il software deve essere progettato e sviluppato dal fabbricante o sotto la sua responsabilità e l’assenza di tale elaborazione deve impedire al prodotto di svolgere una delle sue funzioni.
Inclusa nel prodotto
Un servizio cloud che svolge una funzione del prodotto può rientrare nel perimetro del prodotto disciplinato dal CRA.
Fuori dal prodotto
Un SaaS autonomo o un sito web non correlato non rientra automaticamente nel perimetro solo perché un prodotto soggetto al CRA può collegarvisi.
Tipi di connessione dei dati
Per «connessione logica» si intende una rappresentazione virtuale di una connessione di dati realizzata tramite un’interfaccia software;
Regolamento (UE) 2024/2847, articolo 3(8)
Per «connessione fisica» si intende una connessione tra sistemi o componenti elettronici di informazione realizzata con mezzi fisici, comprese interfacce elettriche, ottiche o meccaniche, cavi o onde radio;
Regolamento (UE) 2024/2847, articolo 3(9)
Per «connessione indiretta» si intende una connessione a un dispositivo o a una rete che non avviene direttamente, ma come parte di un sistema più ampio collegabile direttamente a tale dispositivo o rete;
Regolamento (UE) 2024/2847, articolo 3(10)
Il concetto di connessione del CRA è più ampio dell’accesso a Internet. Un prodotto può collegarsi tramite interfacce software, sistemi host, porte hardware, bus, cavi, collegamenti ottici o radio. Può anche essere collegato indirettamente se eseguito all’interno di un sistema più ampio collegabile a un dispositivo o a una rete.
Gli esempi che chiariscono i termini relativi alle connessioni comprendono:
- Connessioni logiche dirette: sessioni HTTPS del browser, client di posta elettronica che usano IMAP o SMTP, API, pipe, file, socket di rete e altre interfacce software.
- Connessioni logiche indirette: una calcolatrice o un editor di testo offline eseguito su un sistema operativo collegato a una rete.
- Connessioni fisiche: USB, Ethernet, fibra, bus di campo, interfacce elettriche, interfacce ottiche, interfacce meccaniche, Wi-Fi, Bluetooth, NFC e altri collegamenti radio.
- Nessuna connessione pertinente: il firmware di una calcolatrice di base, un controllore per lavastoviglie o un giocattolo semplice quando la finalità prevista e l’uso ragionevolmente prevedibile non comprendono connessioni ad altri dispositivi o reti.
Fornitura sul mercato
Per «messa a disposizione sul mercato» si intende la fornitura di un prodotto con elementi digitali per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
Regolamento (UE) 2024/2847, articolo 3(22)
Il prezzo non è il fattore decisivo. Anche una fornitura gratuita può essere commerciale se fa parte di un’attività commerciale. La prima messa a disposizione del prodotto sul mercato dell’Unione costituisce l’immissione sul mercato; le forniture successive per la distribuzione o l’uso costituiscono anch’esse una messa a disposizione sul mercato.
Un prodotto realizzato esclusivamente per uso proprio è diverso da un prodotto fornito sul mercato dell’Unione. Le FAQ della Commissione citano l’esempio di strumenti di sviluppo e configurazione creati da un fabbricante per uso proprio: tali strumenti non rientrano nell’ambito di applicazione, a meno che non vengano immessi sul mercato come prodotti separati.
Finalità prevista e uso ragionevolmente prevedibile
Per «finalità prevista» si intende l’uso cui il fabbricante destina un prodotto con elementi digitali, compresi il contesto e le condizioni specifiche di utilizzo indicati nelle informazioni fornite dal fabbricante nelle istruzioni per l’uso, nei materiali e nelle dichiarazioni promozionali o commerciali e nella documentazione tecnica;
Regolamento (UE) 2024/2847, articolo 3(23)
Per «uso ragionevolmente prevedibile» si intende un uso che non costituisce necessariamente la finalità prevista indicata dal fabbricante nelle istruzioni per l’uso, nei materiali e nelle dichiarazioni promozionali o commerciali e nella documentazione tecnica, ma che probabilmente deriva da comportamenti umani o operazioni o interazioni tecniche ragionevolmente prevedibili;
Regolamento (UE) 2024/2847, articolo 3(24)
La finalità prevista deriva dalle informazioni sul prodotto fornite dal fabbricante. Il concetto di uso ragionevolmente prevedibile evita che la determinazione dell’ambito di applicazione dipenda solo da un uso dichiarato in modo restrittivo, quando il normale comportamento umano o l’interazione tecnica rendono probabile un uso connesso.
La connessione deve rientrare nell’uso
Una porta, un’API, una dipendenza dal sistema host, un’interfaccia radio o un flusso di file sono rilevanti quando fanno parte del funzionamento previsto o ragionevolmente atteso del prodotto.
Esempi di perimetro del prodotto
La stessa famiglia di prodotti può includere casi rientranti e non rientranti nell’ambito di applicazione. La risposta giuridica dipende dai termini definiti, non dall’ampia categoria commerciale.
Software per stampanti
I driver necessari al funzionamento di una stampante possono far parte del prodotto con elementi digitali.
Strumenti per FPGA
Gli strumenti utilizzati per progettare e programmare FPGA possono essere prodotti software quando sono forniti sul mercato.
Sito web di supporto
Un sito web è rilevante quando supporta una funzione del prodotto e soddisfa la definizione di elaborazione remota dei dati.
Apparecchio non connesso
Il solo firmware incorporato non è sufficiente se la finalità prevista o l’uso ragionevolmente prevedibile del prodotto non comprende una connessione di dati diretta o indiretta.
Fuori dall’ambito di applicazione
L’articolo 2 prevede esclusioni dirette di prodotti, una procedura tramite atti delegati per esclusioni o limitazioni successive e una norma distinta sulla divulgazione di informazioni sensibili per la sicurezza. Un prodotto non è escluso solo perché appartiene a un settore ampio. Deve rientrare nell’atto dell’Unione, nell’atto delegato o nella condizione che stabilisce l’esclusione.
Il CRA non si applica ai prodotti con elementi digitali disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 o dal regolamento (UE) 2017/746.
I prodotti che rientrano nel regolamento (UE) 2019/2144 sono esclusi dall’ambito di applicazione.
L’articolo 2(5) consente alla Commissione di limitare o escludere prodotti disciplinati da altre norme dell’Unione quando tali norme affrontano i rischi di cibersicurezza pertinenti e garantiscono un livello di protezione uguale o superiore.
Il regolamento delegato (UE) 2025/1535 della Commissione utilizza questa procedura per i prodotti con elementi digitali che rientrano nel regolamento (UE) n. 168/2013 sui veicoli a due o tre ruote e i quadricicli, ad eccezione dei veicoli di categoria L1e progettati per essere azionati a pedali.
I prodotti certificati a norma del regolamento (UE) 2018/1139 sono esclusi. Le FAQ della Commissione distinguono i prodotti e i componenti non certificati, per i quali può essere comunque necessaria un’analisi dell’ambito del CRA se sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 2(1).
Sono escluse le apparecchiature rientranti nella direttiva 2014/90/UE. I componenti destinati alle apparecchiature marittime possono comunque rientrare nell’ambito se non sono disciplinati da tale direttiva e sono messi a disposizione sul mercato come prodotti con elementi digitali.
Le parti di ricambio sono escluse quando sostituiscono componenti identici in prodotti con elementi digitali e sono fabbricate secondo le stesse specifiche dei componenti sostituiti.
Il CRA non si applica ai prodotti sviluppati o modificati esclusivamente per finalità di sicurezza nazionale o di difesa, né ai prodotti progettati specificamente per trattare informazioni classificate. I prodotti a duplice uso non sono esclusi solo perché sono utilizzati anche per la difesa.
L’articolo 2(8) non costituisce un’esclusione di prodotti. Stabilisce che gli obblighi del CRA non richiedono la divulgazione di informazioni contraria agli interessi essenziali di sicurezza nazionale, pubblica sicurezza o difesa di uno Stato membro.