Prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della CRA dell'UE

Sytance · Aggiornato

Un prodotto rientra nell’ambito di applicazione quando è un prodotto con elementi digitali, è fornito sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale e la sua finalità prevista o il suo uso ragionevolmente prevedibile comprende una connessione di dati, diretta o indiretta, logica o fisica, a un dispositivo o a una rete. L’articolo 2 può quindi escludere specifiche categorie di prodotti.

Prodotti rientranti nell’ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai prodotti con elementi digitali messi a disposizione sul mercato, la cui finalità prevista o il cui uso ragionevolmente prevedibile comprende una connessione di dati diretta o indiretta, logica o fisica, a un dispositivo o a una rete.

Regolamento (UE) 2024/2847, articolo 2(1)

La formulazione è cumulativa. Il nome del prodotto, l’etichetta commerciale, il settore o un diagramma architetturale non determinano da soli la risposta. Il prodotto deve soddisfare i termini definiti dal CRA, raggiungere il mercato dell’Unione e includere la connessione pertinente nella finalità prevista o nell’uso ragionevolmente prevedibile.

  • Prodotto: software, hardware, un componente commercializzato separatamente o una soluzione di elaborazione remota dei dati che fa parte del prodotto.
  • Fornitura sul mercato: il prodotto è fornito per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale.
  • Connessione: la finalità prevista o l’uso ragionevolmente prevedibile del prodotto comprende una connessione di dati logica, fisica, diretta o indiretta.
  • Esclusione: l’articolo 2 o un atto delegato può escludere dal CRA un prodotto che altrimenti rientrerebbe nel suo ambito di applicazione.

Prodotto con elementi digitali

Per «prodotto con elementi digitali» si intende un prodotto software o hardware e le relative soluzioni di elaborazione remota dei dati, compresi componenti software o hardware immessi separatamente sul mercato;

Regolamento (UE) 2024/2847, articolo 3(1)

La definizione comprende prodotti completi e componenti commercializzati separatamente. Il software non è limitato a quello incorporato nell’hardware. L’hardware non è limitato ai dispositivi di consumo finiti. Anche un componente può essere un prodotto con elementi digitali se viene immesso separatamente sul mercato.

Prodotti software

App mobili, programmi desktop, firmware, driver, sistemi operativi, SDK e strumenti scaricabili possono essere prodotti.

Prodotti hardware

Router, sensori, controllori industriali, elettrodomestici intelligenti, schede madri, circuiti integrati e altri sistemi elettronici possono essere prodotti.

Componenti separati

Il software o l’hardware destinato all’integrazione può costituire un prodotto autonomo quando viene immesso separatamente sul mercato.

Elaborazione remota dei dati

Per «elaborazione remota dei dati» si intende l’elaborazione dei dati a distanza per la quale il software è progettato e sviluppato dal fabbricante, o sotto la sua responsabilità, e la cui assenza impedirebbe al prodotto con elementi digitali di svolgere una delle sue funzioni;

Regolamento (UE) 2024/2847, articolo 3(2)

Una soluzione di elaborazione remota dei dati non è qualsiasi servizio cloud a cui l’utente può accedere dal prodotto. Il software deve essere progettato e sviluppato dal fabbricante o sotto la sua responsabilità e l’assenza di tale elaborazione deve impedire al prodotto di svolgere una delle sue funzioni.

Inclusa nel prodotto

Un servizio cloud che svolge una funzione del prodotto può rientrare nel perimetro del prodotto disciplinato dal CRA.

Fuori dal prodotto

Un SaaS autonomo o un sito web non correlato non rientra automaticamente nel perimetro solo perché un prodotto soggetto al CRA può collegarvisi.

Tipi di connessione dei dati

Per «connessione logica» si intende una rappresentazione virtuale di una connessione di dati realizzata tramite un’interfaccia software;

Regolamento (UE) 2024/2847, articolo 3(8)

Per «connessione fisica» si intende una connessione tra sistemi o componenti elettronici di informazione realizzata con mezzi fisici, comprese interfacce elettriche, ottiche o meccaniche, cavi o onde radio;

Regolamento (UE) 2024/2847, articolo 3(9)

Per «connessione indiretta» si intende una connessione a un dispositivo o a una rete che non avviene direttamente, ma come parte di un sistema più ampio collegabile direttamente a tale dispositivo o rete;

Regolamento (UE) 2024/2847, articolo 3(10)

Il concetto di connessione del CRA è più ampio dell’accesso a Internet. Un prodotto può collegarsi tramite interfacce software, sistemi host, porte hardware, bus, cavi, collegamenti ottici o radio. Può anche essere collegato indirettamente se eseguito all’interno di un sistema più ampio collegabile a un dispositivo o a una rete.

Gli esempi che chiariscono i termini relativi alle connessioni comprendono:

  • Connessioni logiche dirette: sessioni HTTPS del browser, client di posta elettronica che usano IMAP o SMTP, API, pipe, file, socket di rete e altre interfacce software.
  • Connessioni logiche indirette: una calcolatrice o un editor di testo offline eseguito su un sistema operativo collegato a una rete.
  • Connessioni fisiche: USB, Ethernet, fibra, bus di campo, interfacce elettriche, interfacce ottiche, interfacce meccaniche, Wi-Fi, Bluetooth, NFC e altri collegamenti radio.
  • Nessuna connessione pertinente: il firmware di una calcolatrice di base, un controllore per lavastoviglie o un giocattolo semplice quando la finalità prevista e l’uso ragionevolmente prevedibile non comprendono connessioni ad altri dispositivi o reti.

Fornitura sul mercato

Per «messa a disposizione sul mercato» si intende la fornitura di un prodotto con elementi digitali per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

Regolamento (UE) 2024/2847, articolo 3(22)

Il prezzo non è il fattore decisivo. Anche una fornitura gratuita può essere commerciale se fa parte di un’attività commerciale. La prima messa a disposizione del prodotto sul mercato dell’Unione costituisce l’immissione sul mercato; le forniture successive per la distribuzione o l’uso costituiscono anch’esse una messa a disposizione sul mercato.

Un prodotto realizzato esclusivamente per uso proprio è diverso da un prodotto fornito sul mercato dell’Unione. Le FAQ della Commissione citano l’esempio di strumenti di sviluppo e configurazione creati da un fabbricante per uso proprio: tali strumenti non rientrano nell’ambito di applicazione, a meno che non vengano immessi sul mercato come prodotti separati.

Finalità prevista e uso ragionevolmente prevedibile

Per «finalità prevista» si intende l’uso cui il fabbricante destina un prodotto con elementi digitali, compresi il contesto e le condizioni specifiche di utilizzo indicati nelle informazioni fornite dal fabbricante nelle istruzioni per l’uso, nei materiali e nelle dichiarazioni promozionali o commerciali e nella documentazione tecnica;

Regolamento (UE) 2024/2847, articolo 3(23)

Per «uso ragionevolmente prevedibile» si intende un uso che non costituisce necessariamente la finalità prevista indicata dal fabbricante nelle istruzioni per l’uso, nei materiali e nelle dichiarazioni promozionali o commerciali e nella documentazione tecnica, ma che probabilmente deriva da comportamenti umani o operazioni o interazioni tecniche ragionevolmente prevedibili;

Regolamento (UE) 2024/2847, articolo 3(24)

La finalità prevista deriva dalle informazioni sul prodotto fornite dal fabbricante. Il concetto di uso ragionevolmente prevedibile evita che la determinazione dell’ambito di applicazione dipenda solo da un uso dichiarato in modo restrittivo, quando il normale comportamento umano o l’interazione tecnica rendono probabile un uso connesso.

La connessione deve rientrare nell’uso

Una porta, un’API, una dipendenza dal sistema host, un’interfaccia radio o un flusso di file sono rilevanti quando fanno parte del funzionamento previsto o ragionevolmente atteso del prodotto.

Esempi di perimetro del prodotto

La stessa famiglia di prodotti può includere casi rientranti e non rientranti nell’ambito di applicazione. La risposta giuridica dipende dai termini definiti, non dall’ampia categoria commerciale.

Software per stampanti

I driver necessari al funzionamento di una stampante possono far parte del prodotto con elementi digitali.

Strumenti per FPGA

Gli strumenti utilizzati per progettare e programmare FPGA possono essere prodotti software quando sono forniti sul mercato.

Sito web di supporto

Un sito web è rilevante quando supporta una funzione del prodotto e soddisfa la definizione di elaborazione remota dei dati.

Apparecchio non connesso

Il solo firmware incorporato non è sufficiente se la finalità prevista o l’uso ragionevolmente prevedibile del prodotto non comprende una connessione di dati diretta o indiretta.

Fuori dall’ambito di applicazione

L’articolo 2 prevede esclusioni dirette di prodotti, una procedura tramite atti delegati per esclusioni o limitazioni successive e una norma distinta sulla divulgazione di informazioni sensibili per la sicurezza. Un prodotto non è escluso solo perché appartiene a un settore ampio. Deve rientrare nell’atto dell’Unione, nell’atto delegato o nella condizione che stabilisce l’esclusione.

Fonti