Segnalazione delle vulnerabilità ai sensi della legge sulla ciberresilienza dell'UE
Sytance · Aggiornato
L’obbligo di notifica previsto dall’articolo 14 scatta quando il fabbricante viene a conoscenza di uno di due eventi: una vulnerabilità attivamente sfruttata contenuta nel prodotto oppure un incidente grave che incide sulla sicurezza del prodotto. L’obbligo si applica dall’11 settembre 2026, anche ai prodotti rientranti nell’ambito di applicazione già immessi sul mercato prima della piena applicazione del CRA.
Quando è obbligatorio notificare
Il criterio di attivazione non dipende dalla categoria del prodotto, dal punteggio CVSS o dalla sola esistenza di una vulnerabilità. L’articolo 14 richiede di stabilire se il fabbricante è venuto a conoscenza di un evento soggetto a notifica in un prodotto con elementi digitali.
Vulnerabilità attivamente sfruttata
La vulnerabilità deve essere contenuta nel prodotto e devono esistere prove attendibili di uno sfruttamento malevolo.
Incidente grave che incide sulla sicurezza del prodotto
L’incidente deve soddisfare le condizioni di gravità dell’articolo 14(5), che comprendono effetti reali o potenziali su dati o funzioni sensibili o importanti, oppure l’introduzione o l’esecuzione di codice malevolo.
Altre vulnerabilità, minacce informatiche, incidenti sfiorati e incidenti di impatto minore possono comunque essere rilevanti per la gestione delle vulnerabilità o per le notifiche volontarie. Non costituiscono automaticamente notifiche obbligatorie ai sensi dell’articolo 14.
Vulnerabilità attivamente sfruttata
Per «vulnerabilità attivamente sfruttata» si intende una vulnerabilità per la quale esistono prove attendibili che un attore malevolo l’ha sfruttata in un sistema senza il permesso del proprietario del sistema;
Regolamento (UE) 2024/2847, articolo 3(42)
La definizione ha tre elementi: deve esistere una vulnerabilità, devono esservi prove attendibili dello sfruttamento e lo sfruttamento deve essere malevolo e non autorizzato. Un percorso di exploit teorico o il risultato di uno scanner non sono sufficienti, da soli.
Una vulnerabilità zero-day può essere soggetta a notifica, ma solo se il fabbricante dispone di prove attendibili che un attore malevolo l’abbia sfruttata. Una segnalazione in buona fede tramite bug bounty o un riscontro di laboratorio senza prove di precedente sfruttamento malevolo non attiva l’obbligo di notifica dell’articolo 14, sebbene possa essere possibile una notifica volontaria.
La conoscenza attendibile può derivare da diverse fonti:
- un cliente o un partner segnala una compromissione e fornisce prove dello sfruttamento della vulnerabilità del prodotto;
- un ente pubblico, un ricercatore di sicurezza o un rapporto di threat intelligence identifica lo sfruttamento nel prodotto;
- la telemetria, il monitoraggio o l’indagine del fabbricante rileva prove di sfruttamento.
La vulnerabilità deve inoltre essere contenuta nel prodotto con elementi digitali. Se un componente integrato presenta una vulnerabilità non sfruttabile nel prodotto del fabbricante, tale vulnerabilità non diventa attivamente sfruttata nel prodotto solo perché il componente è interessato altrove.
Incidente grave che incide sulla sicurezza del prodotto
Anche l’incidente grave deve riguardare il prodotto. Un incidente generico dei sistemi IT aziendali, da solo, non basta. L’incidente deve incidere sulla sicurezza del prodotto con elementi digitali.
L’articolo 14 considera grave un incidente quando si verifica una delle condizioni seguenti:
- incide negativamente, o può incidere negativamente, sulla capacità del prodotto di proteggere disponibilità, autenticità, integrità o riservatezza di dati o funzioni sensibili o importanti;
- ha comportato, o può comportare, l’introduzione o l’esecuzione di codice malevolo nel prodotto o nelle reti e nei sistemi informativi di un utente.
Canali di build compromessi
La compromissione del canale di build, aggiornamento o rilascio può essere grave se il codice malevolo può raggiungere prodotti o utenti.
24 ore, 72 ore e rapporto finale
L’articolo 14 prevede notifiche per fasi. La prima è una segnalazione iniziale e non deve essere un dossier tecnico completo. Le fasi successive aggiungono le informazioni disponibili mentre il fabbricante indaga e mitiga l’evento.
- Segnalazione iniziale: senza indebito ritardo ed entro 24 ore da quando il fabbricante ne viene a conoscenza.
- Notifica principale: senza indebito ritardo ed entro 72 ore dalla conoscenza, a meno che le informazioni pertinenti non siano già state fornite.
- Rapporto finale per una vulnerabilità attivamente sfruttata: non oltre 14 giorni dalla disponibilità di una misura correttiva o di mitigazione.
- Rapporto finale per un incidente grave: entro un mese dalla notifica dell’incidente di 72 ore.
I termini di 24 e 72 ore decorrono dalla conoscenza dell’evento soggetto a notifica. Non sono periodi di attesa: le notifiche devono essere inviate senza indebito ritardo. I termini per il rapporto finale hanno punti di partenza diversi: la disponibilità di una misura correttiva o di mitigazione per una vulnerabilità e l’invio della notifica dell’incidente per un incidente grave.
Piattaforma unica di notifica
Ai fini delle notifiche di cui all’articolo 14(1) e (3) e all’articolo 15(1) e (2), e per semplificare gli obblighi di notifica dei fabbricanti, l’ENISA istituisce una piattaforma unica di notifica. L’ENISA gestisce e mantiene le operazioni quotidiane della piattaforma. La sua architettura consente agli Stati membri e all’ENISA di predisporre i propri punti di accesso elettronici per le notifiche.
Regolamento (UE) 2024/2847, articolo 16(1)
Le notifiche previste dall’articolo 14 vengono presentate tramite la piattaforma unica di notifica. L’ENISA ha avviato la capacità operativa iniziale l’11 settembre 2026; la piattaforma è ora disponibile per le notifiche obbligatorie.
Un unico invio, condivisione controllata
Il fabbricante invia la notifica tramite la piattaforma al CSIRT coordinatore e all’ENISA. Il CSIRT ricevente condivide poi la notifica con gli altri CSIRT pertinenti, a meno che un’eccezione giustificata non ritardi la diffusione.
Preparazione alle notifiche
Per inviare le notifiche in tempo, i fabbricanti hanno bisogno di un canale di notifica SRP, di un CSIRT coordinatore, di informazioni sugli Stati membri in cui il prodotto è fornito e di dati interni sul prodotto facilmente accessibili. La pagina sulla preparazione alle notifiche illustra tali attività.
Consultare Preparazione alle notifiche dell’articolo 14 dopo aver chiarito i criteri di attivazione.
Casi limite
L’assenza di una patch non è il criterio previsto dall’articolo 14. Una vulnerabilità zero-day comporta l’obbligo di notifica quando il fabbricante dispone di prove attendibili che un attore malevolo l’ha sfruttata.
Il fabbricante del prodotto finito segnala la vulnerabilità se quella attivamente sfruttata è contenuta nel suo prodotto. Anche il fabbricante del componente può avere un obbligo se il componente è stato immesso separatamente sul mercato.
Gli obblighi di notifica dell’articolo 14 si applicano dall’11 settembre 2026 ai prodotti rientranti nell’ambito del CRA, compresi quelli immessi sul mercato prima dell’11 dicembre 2027. L’obbligo scatta quando il fabbricante ne viene a conoscenza dopo l’entrata in applicazione degli obblighi di notifica.
L’articolo 14 impone inoltre ai fabbricanti di informare gli utenti interessati e, se opportuno, tutti gli utenti sulla vulnerabilità o sull’incidente e sulle misure di mitigazione che possono adottare. L’articolo 15 costituisce la procedura distinta per le segnalazioni volontarie che non rientrano nel criterio obbligatorio dell’articolo 14.
Fonti
- ENISA, Avvio della piattaforma unica di notifica del CRA, 11 settembre 2026
- Regolamento (UE) 2024/2847, articoli 3, 14, 16, 69 e 71
- Pagina della Commissione europea sugli obblighi di notifica previsti dal CRA
- FAQ ENISA sulla piattaforma unica di notifica del CRA
- FAQ della Commissione europea sull’attuazione del CRA